BLOG SENIOR CONTATTI

sabato 30 aprile 2011

Trasparenza negata agli anziani del C.S.R.C. "Ricordi" del Comune di Milano zona3

Al Presidente delle riunioni del Comitato di gestione del C.S.R.C. per Anziani " Ricordi"
Via Boscovich, 42 20124 Milano fax 20402151
Al segretario del Comitato di gestione del C.S.R.C. per Anziani " Ricordi" Sonia Rossi
Via Boscovich, 42 Milano fax 02 20402151

Oggett0; Richiesta di disporre :

-la pubblicazione dei verbali precedenti alla riunione del 19 aprile 2011 unitamente ai documenti allegati in particolare il verbale della riunione del giorno 8 aprile 2011 unitamente ai documenti presentati per l'inserimento nel registro dei verbali ( di cui n. 5 presentati dallo scrivente);
-la pubblicazione del verbale della riunione del 19 aprile 2011 ed in particolare le delibere assunte per eventuale impugnazione in tempo utile.
leggi tutto.

Ecco la risposta alla Richiesta di pubblicazione "atti Comitato di gestione" No comment





Settore Anziani e Strutture Residenziali

Largo Treves 1 Milano






Milano, 28 aprile 2011 SPEDIZIONE URGENTE
Ai sensi Art.6 Statuto CS

All’ attenzione di tutti i soci del CENTRO RICORDI
Via BOSCOVICH 42 MILANO


Oggetto:
CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA – LUNEDI’ 9/05/2011

Con la presente La invitiamo a partecipare all’ assemblea ordinaria che si terrà:
-In prima convocazione venerdì 06 /05 /2011 alle ore 9, 00
-in seconda convocazione il giorno 9/ 05/ 2011 alle ore 15: 00
Ordine del giorno

O Bilancio consuntivo 2010 ( E’ POSSIBILE CONSULTARE O RITIRARE COPIA
DEL BILANCIO IN SEGRETERIA)
O Bilancio preventivo 2011
O Relazione e Comunicazioni del Presidente
O Varie ed eventuali
In caso di impossibilità ad intervenire personalmente, in presenza può essere delegata ad un
altro socio servendosi del talloncino allegato. Ogni socio non potrà essere portavoce di più di tre deleghe.
Il Comitato di Gestione
Il Presidente
Firmato Vito Rubano "

Leggere file allegati:
1)Settore Anziani e Strutture Residenziali Largo Treves 1 Milano Convocazoine assemblea ordinaria.
2)Richiesta pubblicazione atti Comitato di gestione del C_S_R_C_ per Anziani _ Ricordi_.

Per saperne di più , leggi ACCADE al C.S.R.C. per Anziani " Ricordi"

lunedì 18 aprile 2011

In Italia 495 persone vivono di privilegi

In Italia 495 persone vivono di privilegi. Per molti non è una novità e Mario Giordano, direttore di News Mediaset e collaboratore de «il Giornale», sull'argomento ha scritto un libro. «Sanguisughe» è uscito nelle librerie il 5 aprile e non smette di far discutere. Si va dal pensionato Inps più ricco d'Italia che percepisce 90.000€ al mese ai più poveri, la maggior parte, che ricevono meno di 500€. Il libro continua su un blog, dove tutti i lettori sono invitati a intervenire raccontando la propria storia. Ecco come Giordano ha risposto alle nostre domande:- Ci racconti gli esordi di Sanguisughe, come è nato e perché? Quanto tempo ha impiegato a scriverlo?E' nato un anno fa. Ho incontrato la mia editor, si discuteva su un possibile nuovo libro e lei ha scritto su un foglio di carta, a caratteri cubitali, la parola "pensioni". Mi si è accesa una lampadina e da quel momento mi sono buttato nel lavoro e nella ricerca, scoprendo giorno dopo giorno dati e cifre sempre più impressionanti.-«Scandali, inganni e abusi della previdenza italiana»: 90.000€ al mese sono una follia, ma la metà dei pensionati italiani riceve meno di € 500. E' anche per loro questo libro?E' soprattutto per loro, tanto è vero che lo apro con il caso di una pensionata che prende ogni mese la minima (meno di 500 euro appunto) e per una serie di incastri strani nel luglio 2010 s'è trovata a ricevere addirittura 0,78 centesimi... Dico io: come si fa a fare la spesa con 0,78 centesimi? E come possiamo tollerare che un mese quella pensionata prende 0,78 centesimi mentre c'è chi ne prende fino a 90mila euro (al mese)? Chi prende doppie e triple pensioni?-Ha ricevuto qualche critica? Gli «intoccabili» non amano essere giudicati..Critiche sì, qualcuno s'è arrabbiato, qualcuno come Prodi ha provato a replicare ma s'è dovuto arrendere davanti alla verità del dato. Però il commento più bello me lo ha fatto (prima in privato, poi davanti alle telecamere) il presidente dell'Inps: "ma lo sa, Giordano – mi ha detto – che di pensioni ne sa più lei di me?"-I commentatori non fanno che augurarsi che questo libro possa scatenare un effetto domino verso il cambiamento: oltre a questo, con quali presupposti lo ha scritto?Con quello di combattere la rassegnazione. E la disinformazione. Troppe volte sento dire: "Preferisco non sapere". Troppe volte sento dire: "Tanto non cambia nulla". Non è vero che non cambia mai nulla. Però costa fatica. Innanzitutto la fatica di conoscere, di sapere, di non rimanere all'oscuro. Ma sapere è un nostro dovere, oltre che un nostro diritto.-Sanguisughe non si ferma in libreria: ha più di 15 mila fan su facebook e un blog sempre aggiornato. Al suo 9 libro, come si sente ad avere un rapporto così immediato con i suoi lettori?Mi sento benissimo, è straordinario.-Ha dichiarato che mai un libro le era cresciuto così tra le mani. Il suo sviluppo sta continuando grazie al blog?Sì, esattamente. Per la prima volta, grazie alla rete, il libro non è un oggetto morto, da comodino, ma un oggetto vivo, che continua a crescere, che raccoglie a sé gli umori, i desideri, i commenti, la voglia di cambiare di tanta gente. E penso che la gente qui trovi un'occasione per esprimere le proprie esigenze o semplicemente per dare eco al proprio caso. Per esempio l'altro giorno il Costanzo Talk mi ha invitato e cercava storie di pensionati da raccontare in trasmissione: hanno chiesto a me di segnalare l'iniziativa sul blog e sul mio Facebook per invitarli-Un libro che nasce cartaceo e continua su internet. Lei che da molti anni lavora nel campo dell'editoria e del giornalismo, pensa che questo binomio sia inevitabile di questi tempi? Cosa pensa delle nuove tendenze sempre più multimediali? Penso che oggi non si possa più essere giornalisti e comunicatori senza tener conto della multimedialità. Penso che ogni nuovo progetto debba nascere multimediale. Chi non lo capisce sarà presto tagliato fuori...ervista a Mario Giordano, autore del libro scandalo sulle pensioni


Intervista a Mario Giordano, autore del libro scandalo sulle pensioni


Scritto da Cristiana Ravaglia Lunedì 18 Aprile 2011







venerdì 15 aprile 2011

INPDAP, bando di concorso per soggiorni Senior 2011



Si apre la stagione 2011:

SOGGIORNI «SENIOR P E R L A V A LOR I Z ZA Z IONE

E L A CONS E R V A Z IONE D E L L ’AU TOSUF F I C I ENZA»

BANDO DI CONCORSO IN FAVORE DI PENSIONATI INPDAP Soggiorni Senior 2011
Da fine luglio a fine ottobre: è il periodo durante il quale 7.700 ultrasessantacinquenni, ammessi al beneficio Soggiorni Senior, potranno andare in vacanza con l’Inpdap. Si tratta di soggiorni "tutto compreso", della durata di quindici giorni, che si svolgono in Italia presso località marine, montane, termali e in città d’arte.Possono partecipare al concorso le pensionate e i pensionati Inpdap e le pensionate e i pensionati di altro ente, se iscritti alla gestione unitaria per le prestazioni creditizie e sociali (Dm 45/07). Due i requisiti: essere in condizioni di autosufficienza psico–fisica certificata; essere nati prima del 1/1/1946.La domanda può essere trasmessa on line oppure usando i tradizionali mezzi di presentazione (a mano o per raccomandata a/r). Nelle pagine del sito dedicato Soggiorni Senior – stagione 2011, gli interessati trovano le informazioni utili a partecipare. Per sapere come acquisire i file da allegare alla domanda on line, leggere Allegati – Istruzioni. Chi non può inviare telematicamente la domanda, può consegnarla a mano o spedirla a mezzo raccomandata a/r presso la sede Inpdap di appartenenza seguendo le modalità indicate nel bando. Attenzione: le domande inviate per fax o per posta elettronica non sono valide.
Leggi Bando di concorso e moduli per la domanda cartacea.

martedì 12 aprile 2011

Relazioni convegno MOBBING E STALKING aspetti penali, procedurali e civili









Sabato 26 marzo 2011 a Milano il Convegno di studi "MOBBING E STALKING" aspetti penali, procedurali e civili" si è svolto presso Salone Valente, via S. Barnaba 29. Ecco gli interventi degli oratori:



« RICEVIAMO E VOLENTIERI PUBBLICHIAMO. Buona lettura»



°INTERVENTO di Giuseppe SINISCALCHI*Patrocinante in Cassazione, Foro di Milano TITOLO: "Relazione introduttiva" Mobbing e stalking sono due diverse fattispecie di atti persecutori ma hanno molti aspetti in comune: lo stalking costituisce reato, secondo la previsione dell'art. 612 bis introdotto nel c.p. dal nostro legislatore con il d.lgs. 23 febbraio 2009 n. 11 convertito in legge 23 aprile 2009, n. 38; il mobbing è ancora in attesa di una specifica collocazione normativa, nel senso che manca una norma che definisca e disciplini tale fenomeno. leggi tutto



°INTERVENTO di Pietro FORNO*Procuratore Aggiunto della Repubblica a Milano TITOLO: "Stalking: esperienze presso le Procure di Milano e Torino" Trattando il reato di stalking, il Relatore ha reso noto che a Milano, dal 24 marzo 2010 al 24 marzo 2011, da 574 denunce si è passati a 750, con un incremento piuttosto considerevole. Il reato di maltrattamenti, ipotesi di grande rilevanza, nello stesso periodo 1 luglio 2009 - 30 giugno 2010 comportava 1300 denunce all'anno. leggi tutto



°INTERVENTO di Mario ZANCHETTI*Professore Ordinario di Diritto Penale Facoltà di Giurisprudenza Università "Carlo Cattaneo" - LIUC TITOLO: "Buone intenzioni e cattiva tecnica: la fattispecie di stalking a due anni dell’introduzione" Un’aderenza del fatto al diritto, una simpatia tra il diritto e il fatto, è questo il compito del legislatore penale, di creare un prodotto empiricamente corretto. Ciò non sembra essere accaduto per il reato di atti persecutori, noto a tutti come reato di stalking, e questo perché, allo stato delle cose, le conoscenze sullo stalking descrivono un fenomeno piuttosto che un fatto, un modello di interazione soggettiva piuttosto che una vera e propria condotta precisamente e sanzionalmente identificabile. leggi tutto



°INTERVENTO di Corrado LIMENTANI*Consigliere Ordine degli Avvocati di Milano TITOLO: "Stalking e misure cautelari" La legge n. 38 del 2009 ha introdotto il reato di atti persecutori Per questo nuovo reato è possibile l’applicazione di diverse misure cautelari leggi tutto



°INTERVENTO di Antonella CALCATERRA*Consigliere dell'Unione Camere Penali di Milano TITOLO: "L'avvocato vittima di stalking: un caso pratico" L'analisi del problema di cui al titolo dell'intervento prende spunto dal racconto della drammatica vicenda accaduta ad una collega del Foro di Reggio Emilia. Essa è la rappresentazione tipica di quella escalation che può contraddistinguere le condotte dello stalker, sia sotto il profilo del susseguirsi di comportamenti via via sempre più invadenti e minacciosi, sia sotto quello dell'ampliamento dei bersagli. leggi tutto



°INTERVENTO di Angelo GIARDA*Ordinario di Diritto processuale penale Università Cattolica del Sacro Cuore TITOLO: "Il reato di stalking: profili procedurali" Il relatore ha sottolineato come la legge sullo stalking, pur necessaria, non sia stata abbastanza meditata e condivisa, il che comporta poi la necessità di interventi successivi in barba a profili fondamentali del sistema penale. Ricordando che i principi fondamentali che reggono il sistema penale sono: - principio di stretta legalità penale- principio di stretta legalità processuale, leggi tutto



°INTERVENTO di Gemma GUALDI*Magistrato presso il Tribunale di Milano TITOLO: "I prevaricatori seriali: esperienze giudiziarie" La dott.ssa Gualdi ha sottolineato che nella sua esperienza di applicazione quotidiana, la norma sullo stalking, che crea così profonde obiezioni, circa la tecnica legislativa prescelta, circa i profili di determinatezza o meno nella fattispecie, circa dubbi di legittimità costituzionale nel dettato della norma, è tuttavia grandemente abbracciata dai cittadini che invadono i tavoli del Tribunale di maree di querele. Cittadini che sono proprio coloro a cui ontologicamente è diretta la legge penale, tanto più una legge penale che è estrema ratio di tutela di un bene giuridico. Leggi tutto



°INTERVENTO di FLORIANA MARIS *Patrocinante in Cassazione, Foro di Milano TITOLO: "Stalking: determinazione dei beni giuridici protetti dalla norma, adeguatezza e soglia della tutela penale" Il fenomeno c.d. dello "Stalking", insidioso, in quanto si manifesta anche con condotte apparentemente lecite ed innocue (il c.d. stalking mite), grave e di indiscutibile rilevanza criminologica per l'impatto delle molestie ossessive sulle vittime ha trovato riconoscimento nel nostro ordinamento penale con il d.l. 20 febbraio 2009, n. 11 ("misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori") decreto poi convertito, praticamente senza modifiche (salvo quella relativa alla circostanza aggravante dell'omicidio) dalla L. 23 aprile 2009, n. 38. Leggi tutto



°INTERVENTO di Alessandro PALMA*Foro di Milano TITOLO: "Considerazioni sparse in materia di mobbing: nozione, interessi e tutele" Il Relatore, dopo aver premesso di non essere un giuslavorista, ha affrontato il tema del mobbing dall'angolo visuale delle complesse categorie della responsabilità civile. In particolare, il Relatore si è proposto di indagare, con il limite del tempo a sua disposizione, se la fattispecie di mobbing abbia o meno uno spazio autonomo nel nostro sistema di responsabilità civile e, in caso positivo, se i rimedi a disposizione dell’operatore di diritto siano sufficienti o, piuttosto, ne vadano creati altri ad hoc. leggi tutto



°INTERVENTO di Mario Alberto RUFFO*Aggregato di Istituzioni di diritto penale, Università di Catanzaro TITOLO: "Il mobbing familiare" Il "mobbing" e lo "stalking" familiare sono fenomeni considerati di recente, ed ad occuparsene sono stati per primi gli avvocati perchè si sono trovati costretti ad impegnarsi in cause di separazioni, affidamenti e divorzi. leggi tutto



°INTERVENTO di CLAUDIA CIMMINO*Psicologa e psicoterapeuta TITOLO: "Il danno psichico: criteri di qualificazione e quantificazione" L'intervento di cui questo testo è sintesi è tratto da un più ampio lavoro in preparazione (qui adattato a fini seminariali), frutto della trentennale esperienza in materia del dott. Renato Voltolin, fondatore dello Studio di Psicologia Forense e di Assistenza Giudiziaria di Milano, della cui equipe clinico-giuridica la scrivente fa parte. 1 - LA DEFINIZIONE DEL DANNO PSICHICO leggi tutto



°INTERVENTO di Basilio VIOLA*Generale Arma dei Carabinieri TITOLO: "Mobbing e stalking: esperienze e profili operativi" Alcuni appunti predisposti per rispondere alle domande dei partecipanti all'evento formativo: _ Lo stalking _ Da un punto di vista etimologico, il termine stalk deriva dal linguaggio tecnico-gergale venatorio ed è traducibile nella nostra lingua come "caccia in appostamento", "caccia furtiva", "pedinamento furtivo", "avvicinarsi furtivamente", "avvicinarsi di soppiatto". La parola stalker è traducibile come "cacciatore all'agguato", "chi avanza furtivamente". Non esiste una definizione generalmente accettata di stalking, ma, così come enunciato da studiosi delle molestie assillanti di lingua anglofona, è comunque colui che si "apposta", che "insegue", che "pedina e controlla" la propria vittima, come fa - a fin di bene, però - il Carabiniere. La definizione relativa all'"inseguimento" sembra la più vicina al comportamento tipico del molestatore assillante che è, infatti, quello di seguire la vittima nei suoi movimenti per poi intromettersi nella sua vita privata Leggi tutto

sabato 9 aprile 2011

Riduzione permessi, congedi e aspettative per dipendenti pubblica amministrazione da Brunetta

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«Nuovo giro di vite per i dipendenti della Pubblica Amministrazione»


Il Consiglio dei Ministri in data 7/04/2011 ha approvato, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Brunetta, e del lavoro e politiche sociali, Sacconi, uno schema di decreto legislativo per il riordino e la riduzione delle possibilità di fruizione di permessi, congedi e aspettative nel settore pubblico e privato, a fini di razionalizzazione, semplificazione e risparmio di spesa. Il provvedimento verrà trasmesso alla Conferenza unificata ed alle Commissioni parlamentari per il parere.



venerdì 1 aprile 2011

Per le associazioni maggiori garanzie dei diritti d’informazione degli associati e appositi rimedi contro la loro esclusione




« Leonardo Donofrio (foto): una riforma necessaria sollecitata dagli anziani dei Centri Socio Ricreativi del Comune di Milano»

« Codice civile: Alfano, in CdM approvata importantissima riforma su no profit e sussidiarietà»
« Le associazioni non riconosciute: la disciplina imperativa viene ridotta al minimo, questo in sintonia con l'estensione dell'autonomia statutaria, inoltre saranno previste maggiori garanzie in termini di diritti d'informazione degli associati e appositi rimedi contro la loro esclusione; saranno inoltre incrementate le forme di autocontrollo e autodisciplina »
« Negli anni, la necessità di una riforma era stata fatta rilevare dalle maggiori organizzazioni no profit italiane, che manifestavano una difficoltà di definizione giuridica ed amministrativa che inficiava spesso il lavoro portato a termine dalle strutture
»
Il Consiglio dei Ministri del 31 marzo 2011 ha approvato , su proposta del Ministro della Giustizia, Angelino Alfano, un disegno di legge delega di riforma della disciplina del codice civile delle fondazioni, delle associazioni e dei comitati.“La riforma oggi approvata - afferma il Guardasigilli - è il punto di arrivo di un intenso lavoro portato avanti con il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, e di una importante attività di studio, di consultazione e di dialogo con gli esponenti del terzo settore, che mira a dare piena attuazione al principio costituzionale di sussidiarietà introdotto nell’art. 118 della Costituzione dalla riforma del 2001”.“In particolare - spiega Alfano -, il disegno di legge prevede una profonda riforma del codice civile al fine di riconoscere il valore del libero associazionismo, semplificare i meccanismi di riconoscimento della personalità giuridica, ampliare l’autonomia statutaria degli enti con un maggiore coinvolgimento degli associati nei procedimenti decisionali, garantire la trasparenza delle attività degli enti - soprattutto per gli enti che si avvalgono di fondi e sottoscrizioni pubblici - e di consentire la possibilità di svolgere attività d’impresa in via strumentale, tutelando i terzi”.“Tra i punti più qualificanti del disegno di legge vi è la semplificazione del procedimento di riconoscimento delle persone giuridiche, che verrà assimilato a quello delle società di capitali, con la previsione di un pieno diritto dell’ente all’iscrizione nel registro delle persone giuridiche, iscrizione che potrà essere negata solo per i motivi espressamente previsti dalla legge. Viene, inoltre, prevista, per tutelare gli associati e i terzi, l’introduzione di un collegamento tra la limitazione della responsabilità dell’ente ed il mantenimento di un elevato grado di solidità economica, mentre viene sancito il riconoscimento, anche in favore degli enti privi di personalità giuridica, della qualità di centro autonomo d’imputazione degli interessi”.


“Con particolare riferimento alla disciplina delle associazioni riconosciute - sottolinea Alfano -, il disegno di legge oggi varato dal Consiglio dei Ministri contempla un rafforzamento dei diritti degli associati e delle competenze dell’assemblea, una maggiore responsabilizzazione degli amministratori e degli organi di controllo attraverso l’espressa previsione di azioni sociali, l'estensione alle associazioni di maggiore rilevanza economica dei sistemi di controllo previsti per le società di capitali e una nuova disciplina del fondo comune e del regime di responsabilità”.


“Con riferimento, invece, alle associazioni non riconosciute, il provvedimento sottoposto ora all’esame del Parlamento prevede una riduzione al minimo della disciplina imperativa, in ossequio a una maggiore autonomia statutaria, maggiori garanzie dei diritti d’informazione degli associati e appositi rimedi contro la loro esclusione, nonché un aumento delle forme di autocontrollo e autodisciplina”.


“Per quanto attiene alle fondazioni – prosegue il Guardasigilli - il disegno di legge individua in modo più chiaro il carattere identificativo di tali enti, distinguendo le fondazioni con scopi di utilità collettiva a carattere pubblico o privato-sociale da quelle con scopo esclusivamente privato. In relazione a tali enti, viene, per un verso, ampliata l’autonomia statutaria e, per un altro, previsto un rafforzamento dei controlli, specie per le fondazioni che raccolgono fondi pubblici e liberalità. Si prevede, poi, l’instaurazione di uno stretto collegamento con la volontà del fondatore, in caso di liquidazione, mentre la possibilità della trasformazione delle fondazioni in società di capitali viene liberata dal controllo governativo e resa al tempo stesso più trasparente.“Un ulteriore punto estremamente qualificante del disegno di legge – conclude Alfano - consiste nella previsione di una specifica disciplina dell’attività di impresa esercitata dagli enti privi di scopo di lucro”.

martedì 29 marzo 2011

Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, Ordinanza n. 101/2011, in tema di nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

Ordinanza 101/2011 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente DE SIERVO - Redattore GROSSI Udienza Pubblica del 23/02/2011 Decisione del 21/03/2011 Deposito del 24/03/2011 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 13, c. 1°, della legge 30/03/1971, n. 118. Massime: Atti decisi: ord. 213/2010 ORDINANZA N. 101 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento vertente tra K. N. A. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 1° dicembre 2009, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2010. Visti l’atto di costituzione dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi; uditi l’avvocato Clementina Pulli per l’INPS e l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto che il Giudice unico del Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro – chiamato a pronunciarsi su una domanda (proposta con ricorso depositato il 30 novembre 2007) di riconoscimento dell’assegno di invalidità civile –, con ordinanza emessa il 1° dicembre 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), «nella parte in cui condiziona la concessione dell’assegno mensile al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’invalido»;


che, in punto di rilevanza, il rimettente – premesso che la concessione della provvidenza economica in oggetto (spettante anche allo straniero extracomunitario titolare, come nella specie, di carta di soggiorno) è altresì subordinata alla disponibilità di redditi personali assoggettabili ad Irpef inferiori a limiti legalmente predeterminati (ex art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante «Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile») – osserva che la ricorrente nel giudizio a quo, pur in possesso del requisito sanitario di legge («determinando le patologie certificate una riduzione della capacità lavorativa generica pari almeno al 74%»), e dei prescritti requisiti socio economici (in quanto titolare per l’anno 2007 di reddito annuo pari ad euro 2.000,00), risulta svolgere attività lavorativa, secondo quanto dalla stessa dichiarato in sede di libero interrogatorio; e ritiene altresì che la rilevanza della questione non possa essere esclusa da eventuali diverse prassi amministrative, tendenti ad attribuire l’assegno di invalidità civile in presenza dei soli requisiti sanitario ed economico, non assumendo le predette prassi valore vincolante per esso giudicante;


che, nel merito, il rimettente osserva che, in materia di prestazioni assistenziali, le scelte connesse alla individuazione della categoria dei beneficiari, pur se necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie, devono essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza; viceversa, nello specifico, non parrebbe ragionevole diversificare, a parità di riduzione della capacità lavorativa ed a parità di capacità reddituale, la posizione dell’invalido a seconda che egli svolga o meno attività lavorativa. Infatti, per l’invalido che svolga attività lavorativa, e dalla stessa tragga redditi inferiori al limite legale, si pongono le stesse necessità di assistenza e mantenimento, positivamente considerate dal legislatore (ex art. 38 Cost.) per l’invalido il quale, pur non prestando attività lavorativa, sia titolare di redditi uguali (o in ipotesi anche superiori a quelli dell’invalido occupato);

che, quindi, la norma censurata finirebbe con l’assumere portata “premiante” nei confronti dell’invalido che, pur avendo conservato residua capacità lavorativa, non si attivi per la ricerca di altra occupazione, mentre avrebbe portata “penalizzante” nei confronti dell’invalido che abbia reperito altra occupazione, senza tuttavia trarre dalla stessa redditi adeguati al proprio mantenimento;


che si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di non fondatezza della sollevata questione deducendo, da un lato, la carenza di esposizione completa dei fatti di causa, e rilevando, dall’altro lato, che il dubbio di legittimità non tiene conto del fatto che l’Istituto già opera nel senso di ritenere privo di rilievo lo svolgimento di attività lavorativa del richiedente quando il reddito annuale dello stesso non superi quello minimo personale escluso da imposizione fiscale;


che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione, in quanto il requisito dello svolgimento dell’attività lavorativa assume giuridica rilevanza ai fini della concessione dell’assegno solo nella misura in cui dà luogo ad un reddito superiore al limite reddituale sancito dall’art. 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979; sicché, deve ritenersi che hanno diritto all’assegno mensile i percettori di un reddito annuo inferiore al predetto importo, sia nel caso in cui prestino attività lavorativa, sempre entro i limiti che non rilevano ai fini fiscali, sia nel caso in cui non lavorino;


che, in una memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, la difesa dello Stato deduce anche l’inammissibilità della sollevata questione in ragione della mancata sperimentazione da parte del rimettente di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, coerente con quella posta a base delle evocate prassi applicative seguite dall’INPS.


Considerato che il rimettente censura l’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12»;


che, per il giudice a quo, la norma – «nella parte in cui condiziona la concessione dell’assegno mensile al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’invalido» – si porrebbe in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, in quanto, in materia di prestazioni assistenziali, non appare ragionevole diversificare, a parità di riduzione della capacità lavorativa ed a parità di capacità reddituale, la posizione dell’invalido a seconda che egli svolga o meno attività lavorativa; e con l’art. 38 Cost., giacché per l’invalido che svolga attività lavorativa, e dalla stessa tragga redditi inferiori al limite legale, si pongono le stesse necessità di assistenza e mantenimento, positivamente considerate dal legislatore per l’invalido il quale, pur non prestando attività lavorativa, sia titolare di redditi uguali (o in ipotesi anche superiori a quelli dell’invalido occupato);


che l’ordinanza di rimessione è affetta da diversi profili di inammissibilità;


che, in primo luogo, il rimettente – nel censurare l’art. 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971, «come modificato» dall’art. 1, comma 35, della legge n. 247 del 2007 – non fornisce alcuna spiegazione sulle ragioni della applicabilità, per la definizione della controversia, della norma censurata, che è sopravvenuta rispetto alla instaurazione del giudizio a quo, la cui domanda è stata proposta con ricorso depositato il 30 novembre 2007, e quindi prima dell’entrata in vigore della norma medesima (ex art. 94 della medesima legge n. 247 del 2007), che ha sostituito il requisito della «incollocazione al lavoro» del richiedente, previsto dall’originario testo dell’art. 13, primo comma, con quello sottoposto al presente vaglio di costituzionalità;


che alla mancata argomentazione sul punto si aggiunge anche una carente descrizione della fattispecie concreta, giacché il rimettente non solo non esplicita – come eccepito dall’INPS – il motivo del mancato riconoscimento, nella fase amministrativa, della prestazione richiesta dalla ricorrente, ma, quanto al possesso da parte della ricorrente medesima del requisito sanitario di legge, si limita genericamente a dedurre che «le patologie certificate» determinerebbero «una riduzione della capacità lavorativa generica pari almeno al 74%», senza tuttavia specificare se la sua conclusione circa la concreta sussistenza di detto requisito sia derivata dalla rituale acquisizione e valutazione di prove avvenuta in corso di causa (eventualmente all’esito di consulenza tecnica medico-legale), ovvero si basi esclusivamente su una acritica adesione alle affermazioni di parte contenute nel ricorso introduttivo;


che tali carenze argomentative e descrittive si traducono in altrettanti vizi di carente motivazione sulla rilevanza della questione (sentenza n. 360 del 2010 ed ordinanza n. 306 del 2009) e di insufficiente descrizione della fattispecie concreta (ordinanze n. 363 e n. 338 del 2010), che impediscono a questa Corte di vagliare l’effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto in giudizio;


che, infine, sotto altro profilo, va anche rilevato che (come ulteriormente eccepito dall’INPS e dall’Avvocatura generale dello Stato) il giudice a quo – il quale pure fa mostra d’essere a conoscenza dell’esistenza di «diverse prassi amministrative tendenti ad attribuire l’assegno di invalidità civile in presenza dei soli requisiti sanitario ed economico» – si limita apoditticamente ad affermare l’assenza di valore vincolante di dette prassi per esso giudice, chiamato a verificare l’«effettiva ricorrenza della (intera) fattispecie costitutiva del diritto delineata dal legislatore»; che, così argomentando, il rimettente si sottrae al dovere di sperimentare la praticabilità di diverse interpretazioni idonee a sottrarre la norma censurata dai sollevati dubbi di costituzionalità, omettendo altresì di motivare adeguatamente in ordine al motivo della ritenuta impossibilità di dare della norma medesima una lettura idonea a superare tali dubbi, pur in presenza di altra opzione ermeneutica su cui viene fondata l’applicabilità della disposizione stessa nel senso da lui auspicato (ordinanze n. 322 del 2010 e n. 257 del 2009); che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente inammissibile.


per questi motivi


LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevata – in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione – dal Giudice unico del Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011. Il Cancelliere F.to: MELATTI