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lunedì 21 marzo 2011

La reiterazione del reato di stalking avviene anche con due sole condotte che determinano la materialità del fatto ((Laprevidenza.it)



Le condotte di minaccia o molestia devono essere “reiterate”, sì da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine o, infine, costringere la p. l. a modificare le sue abitudini di vita.


Il termine “reiterare” denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza.


Se ne deve evincere, dunque che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto.
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