Ultimo aggiornamento 14 aprile 2011
LEGGI Dossier “Lavori usuranti: in pensione con tre anni di anticipo”
«AGEVOLAZIONI PER ATTIVITÀ USURANTI» «REQUISITO SOGGETTIVO-REQUISITO OGGETTIVO-BENEFICI-MANSIONI USURANTI» Secondo il D.L. 11 agosto 1993, n. 374 i lavori usuranti sono quelli per cui è richiesto un impegno psico-fisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti da misure idonee. Per queste mansioni è previsto un anticipo del limite di età pensionabile di due mesi per ogni anno di occupazione, fino a un massimo di cinque anni, e una riduzione del limite di anzianità contributiva di un anno ogni dieci di occupazione in queste attività, fino a un massimo di quattro anni. Norme successive, non ancora pienamente specificate nè quindi attuate, hanno decretato una ridefinizione dell'elenco delle attività. Le ultime disposizioni in materia sono dettate dalla L. 247/2007 che prevede, tra l' altro, disposizioni in materia di benefici pensionistici in favore di lavoratori dipendenti che hanno svolto attività lavorative usuranti. In particolare l' art. 1, c. 3, della citata legge prevede che "il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2008 impegnati in particolari lavori o attività la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti" , secondo i principi e i criteri direttivi previsti dalla medesima norma. I benefici pensionistici previsti dalla L._247/2007 potranno essere riconosciuti qualora vengano emanati i decreti legislativi di attuazione. Si precisa, al riguardo, che la delega prevista dalla legge sopra citata è scaduta e che è attualmente all' esame del Senato un disegno di legge per il rinnovo della medesima. Al momento non si può stabilire quindi quale sia la documentazione con relativi elementi di prova necessaria per attestare l'esistenza dei requisiti richiesti per il riconoscimento del beneficio. Per completezza d' informazione si aggiunge che i benefici pensionistici per lavori usuranti riconosciuti ai sensi dell'art. 78, cc. 8,11,12 e 13 della L.388 del 23 dicembre 2000 sono ormai non più applicabili per scadenza dei termini di legge. REQUISITO SOGGETTIVO Il beneficio è riconosciuto alle seguenti categorie di lavoratori: lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica (Decreto Salvi); lavoratori dipendenti notturni come definiti dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno; lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che - all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni - svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone. REQUISITO OGGETTIVOIl beneficio pensionistico è riconosciuto ai lavoratori che, in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, abbiano svolto: nel periodo transitorio (ancora in fase di conferma), una delle attività usuranti per un periodo minimo di sette anni negli ultimi dieci anni di attività lavorativa; a regime, una delle attività usuranti per un periodo pari almeno alla metà della vita lavorativa. BENEFICILa disciplina delle decorrenze del pensionamento di anzianità dei soggetti in questione è dettata dalle disposizioni di cui all' art. 1, c. 6, ll. c) e d), della legge 23 agosto 2004, n. 243. Chi entrerà nella lista definitiva degli addetti ad attività usuranti potrà usufruire di un sconto massimo di tre anni sull'età minima per la pensione di anzianità, anche se non si potrà scendere sotto i 57 anni, da combinare con almeno 35anni di contributi. La concessione del bonus è subordinata inoltre alla permanenza effettiva nelle attività considerate usuranti di almeno sette anni negli ultimi dieci, nel periodo transitorio 2008-2017, ovvero per almeno metà della vita lavorativa dal 2018 in poi. Queste sono le condizioni di base fissate dalla L. 247/2007, che dovranno essere confermate dalle norme di attuazione. MANSIONI USURANTI Tabelle delle attività usuranti Legge 247 del 24 dicembre 2007 Lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della sanità e per la funzione pubblica (Decreto Salvi). Lavoratori dipendenti notturni come definiti dal Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che possano far valere una permanenza minima nel periodo notturno. Lavoratori addetti alla cosiddetta «linea catena» che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità. Conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone. Decreto Ministeriale del 19 maggio 1999 Lavori che sono caratterizzati dalla maggiore gravosità dell'usura Lavori in galleria, cava o miniera; mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza o continuità. Lavori nelle cave; mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentali. Lavori nelle gallerie; mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità. Lavori in cassoni ad aria compressa. Lavori svolti dai palombari. Lavori ad alte temperature; mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione quali, ad esempio, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale. Lavoratori del vetro cavo; mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio. Lavori espletati in spazi ristretti; con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare nelle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale; mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture. Lavori di asportazione dell' amianto; mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità. Decreto Legislativo n. 374 dell'11 agosto 1993 Lavoro notturno continuativo. Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati. Lavori in galleria, cava o miniera. Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all' interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie. Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilati quelli svolti dal gruista, dall' addetto alla costruzione di camini e dal copritetto. Lavori in cassoni ad aria compressa. Lavori svolti dai palombari. Lavori in celle frigorifere o all' interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi. Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell' industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione del vetro cavo. Autisti di mezzi rotabili di superficie. Marittimi imbarcati a bordo. Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione,chirurgia d' urgenza. Trattoristi. Addetti alle serre e fungaie. Lavori di asportazione dell' amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili fonte http://www.inps.it/