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martedì 29 marzo 2011

Corte Costituzionale della Repubblica Italiana, Ordinanza n. 101/2011, in tema di nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

Ordinanza 101/2011 Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE Presidente DE SIERVO - Redattore GROSSI Udienza Pubblica del 23/02/2011 Decisione del 21/03/2011 Deposito del 24/03/2011 Pubblicazione in G. U. Norme impugnate: Art. 13, c. 1°, della legge 30/03/1971, n. 118. Massime: Atti decisi: ord. 213/2010 ORDINANZA N. 101 ANNO 2011 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Ugo DE SIERVO; Giudici : Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), promosso dal Tribunale ordinario di Napoli nel procedimento vertente tra K. N. A. e l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) con ordinanza del 1° dicembre 2009, iscritta al n. 213 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell’anno 2010. Visti l’atto di costituzione dell’INPS, nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nell’udienza pubblica del 23 febbraio 2011 il Giudice relatore Paolo Grossi; uditi l’avvocato Clementina Pulli per l’INPS e l’avvocato dello Stato Marina Russo per il Presidente del Consiglio dei ministri.


Ritenuto che il Giudice unico del Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro – chiamato a pronunciarsi su una domanda (proposta con ricorso depositato il 30 novembre 2007) di riconoscimento dell’assegno di invalidità civile –, con ordinanza emessa il 1° dicembre 2009, ha sollevato, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), «nella parte in cui condiziona la concessione dell’assegno mensile al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’invalido»;


che, in punto di rilevanza, il rimettente – premesso che la concessione della provvidenza economica in oggetto (spettante anche allo straniero extracomunitario titolare, come nella specie, di carta di soggiorno) è altresì subordinata alla disponibilità di redditi personali assoggettabili ad Irpef inferiori a limiti legalmente predeterminati (ex art. 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, recante «Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile») – osserva che la ricorrente nel giudizio a quo, pur in possesso del requisito sanitario di legge («determinando le patologie certificate una riduzione della capacità lavorativa generica pari almeno al 74%»), e dei prescritti requisiti socio economici (in quanto titolare per l’anno 2007 di reddito annuo pari ad euro 2.000,00), risulta svolgere attività lavorativa, secondo quanto dalla stessa dichiarato in sede di libero interrogatorio; e ritiene altresì che la rilevanza della questione non possa essere esclusa da eventuali diverse prassi amministrative, tendenti ad attribuire l’assegno di invalidità civile in presenza dei soli requisiti sanitario ed economico, non assumendo le predette prassi valore vincolante per esso giudicante;


che, nel merito, il rimettente osserva che, in materia di prestazioni assistenziali, le scelte connesse alla individuazione della categoria dei beneficiari, pur se necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse finanziarie, devono essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza; viceversa, nello specifico, non parrebbe ragionevole diversificare, a parità di riduzione della capacità lavorativa ed a parità di capacità reddituale, la posizione dell’invalido a seconda che egli svolga o meno attività lavorativa. Infatti, per l’invalido che svolga attività lavorativa, e dalla stessa tragga redditi inferiori al limite legale, si pongono le stesse necessità di assistenza e mantenimento, positivamente considerate dal legislatore (ex art. 38 Cost.) per l’invalido il quale, pur non prestando attività lavorativa, sia titolare di redditi uguali (o in ipotesi anche superiori a quelli dell’invalido occupato);

che, quindi, la norma censurata finirebbe con l’assumere portata “premiante” nei confronti dell’invalido che, pur avendo conservato residua capacità lavorativa, non si attivi per la ricerca di altra occupazione, mentre avrebbe portata “penalizzante” nei confronti dell’invalido che abbia reperito altra occupazione, senza tuttavia trarre dalla stessa redditi adeguati al proprio mantenimento;


che si è costituito l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), chiedendo la declaratoria di inammissibilità o di non fondatezza della sollevata questione deducendo, da un lato, la carenza di esposizione completa dei fatti di causa, e rilevando, dall’altro lato, che il dubbio di legittimità non tiene conto del fatto che l’Istituto già opera nel senso di ritenere privo di rilievo lo svolgimento di attività lavorativa del richiedente quando il reddito annuale dello stesso non superi quello minimo personale escluso da imposizione fiscale;


che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l’infondatezza della questione, in quanto il requisito dello svolgimento dell’attività lavorativa assume giuridica rilevanza ai fini della concessione dell’assegno solo nella misura in cui dà luogo ad un reddito superiore al limite reddituale sancito dall’art. 14-septies del decreto-legge n. 663 del 1979; sicché, deve ritenersi che hanno diritto all’assegno mensile i percettori di un reddito annuo inferiore al predetto importo, sia nel caso in cui prestino attività lavorativa, sempre entro i limiti che non rilevano ai fini fiscali, sia nel caso in cui non lavorino;


che, in una memoria depositata nell’imminenza dell’udienza, la difesa dello Stato deduce anche l’inammissibilità della sollevata questione in ragione della mancata sperimentazione da parte del rimettente di una interpretazione costituzionalmente orientata della norma censurata, coerente con quella posta a base delle evocate prassi applicative seguite dall’INPS.


Considerato che il rimettente censura l’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), secondo cui «Agli invalidi civili di età compresa fra il diciottesimo e il sessantaquattresimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura pari o superiore al 74 per cento, che non svolgono attività lavorativa e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso, a carico dello Stato ed erogato dall’INPS, un assegno mensile di euro 242,84 per tredici mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo 12»;


che, per il giudice a quo, la norma – «nella parte in cui condiziona la concessione dell’assegno mensile al mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’invalido» – si porrebbe in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, in quanto, in materia di prestazioni assistenziali, non appare ragionevole diversificare, a parità di riduzione della capacità lavorativa ed a parità di capacità reddituale, la posizione dell’invalido a seconda che egli svolga o meno attività lavorativa; e con l’art. 38 Cost., giacché per l’invalido che svolga attività lavorativa, e dalla stessa tragga redditi inferiori al limite legale, si pongono le stesse necessità di assistenza e mantenimento, positivamente considerate dal legislatore per l’invalido il quale, pur non prestando attività lavorativa, sia titolare di redditi uguali (o in ipotesi anche superiori a quelli dell’invalido occupato);


che l’ordinanza di rimessione è affetta da diversi profili di inammissibilità;


che, in primo luogo, il rimettente – nel censurare l’art. 13, comma 1, della legge n. 118 del 1971, «come modificato» dall’art. 1, comma 35, della legge n. 247 del 2007 – non fornisce alcuna spiegazione sulle ragioni della applicabilità, per la definizione della controversia, della norma censurata, che è sopravvenuta rispetto alla instaurazione del giudizio a quo, la cui domanda è stata proposta con ricorso depositato il 30 novembre 2007, e quindi prima dell’entrata in vigore della norma medesima (ex art. 94 della medesima legge n. 247 del 2007), che ha sostituito il requisito della «incollocazione al lavoro» del richiedente, previsto dall’originario testo dell’art. 13, primo comma, con quello sottoposto al presente vaglio di costituzionalità;


che alla mancata argomentazione sul punto si aggiunge anche una carente descrizione della fattispecie concreta, giacché il rimettente non solo non esplicita – come eccepito dall’INPS – il motivo del mancato riconoscimento, nella fase amministrativa, della prestazione richiesta dalla ricorrente, ma, quanto al possesso da parte della ricorrente medesima del requisito sanitario di legge, si limita genericamente a dedurre che «le patologie certificate» determinerebbero «una riduzione della capacità lavorativa generica pari almeno al 74%», senza tuttavia specificare se la sua conclusione circa la concreta sussistenza di detto requisito sia derivata dalla rituale acquisizione e valutazione di prove avvenuta in corso di causa (eventualmente all’esito di consulenza tecnica medico-legale), ovvero si basi esclusivamente su una acritica adesione alle affermazioni di parte contenute nel ricorso introduttivo;


che tali carenze argomentative e descrittive si traducono in altrettanti vizi di carente motivazione sulla rilevanza della questione (sentenza n. 360 del 2010 ed ordinanza n. 306 del 2009) e di insufficiente descrizione della fattispecie concreta (ordinanze n. 363 e n. 338 del 2010), che impediscono a questa Corte di vagliare l’effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto in giudizio;


che, infine, sotto altro profilo, va anche rilevato che (come ulteriormente eccepito dall’INPS e dall’Avvocatura generale dello Stato) il giudice a quo – il quale pure fa mostra d’essere a conoscenza dell’esistenza di «diverse prassi amministrative tendenti ad attribuire l’assegno di invalidità civile in presenza dei soli requisiti sanitario ed economico» – si limita apoditticamente ad affermare l’assenza di valore vincolante di dette prassi per esso giudice, chiamato a verificare l’«effettiva ricorrenza della (intera) fattispecie costitutiva del diritto delineata dal legislatore»; che, così argomentando, il rimettente si sottrae al dovere di sperimentare la praticabilità di diverse interpretazioni idonee a sottrarre la norma censurata dai sollevati dubbi di costituzionalità, omettendo altresì di motivare adeguatamente in ordine al motivo della ritenuta impossibilità di dare della norma medesima una lettura idonea a superare tali dubbi, pur in presenza di altra opzione ermeneutica su cui viene fondata l’applicabilità della disposizione stessa nel senso da lui auspicato (ordinanze n. 322 del 2010 e n. 257 del 2009); che, pertanto, la sollevata questione è manifestamente inammissibile.


per questi motivi


LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come modificato dall’articolo 1, comma 35, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l’equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevata – in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione – dal Giudice unico del Tribunale ordinario di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, con l’ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 marzo 2011. F.to: Ugo DE SIERVO, Presidente Paolo GROSSI, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 24 marzo 2011. Il Cancelliere F.to: MELATTI

lunedì 28 marzo 2011

Cultura: reintegrate le risorse con decreto legge


II Decreto legge, approvato dal Consiglio dei ministri il 23 marzo 2011, assegna al Ministero per i Beni e le Attività Culturali - a partire dal 2011 e in misura permanente - 236 milioni di euro, che saranno così ripartiti: 149 milioni di euro al Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS), 80 milioni di euro alla tutela e al recupero del patrimonio storico, architettonico, artistico e archeologico, 7 milioni di euro agli istituti culturali. Cancellata la tassa sul cinema introdotta dal decreto Mille-proroghe, che prevedeva dall’1 luglio 2011 e fino al 31 dicembre 2013 il pagamento di un euro in più per le proiezioni cinematografiche. Istituito con la legge 30 aprile 1985, n. 163, il Fondo unico per lo spettacolo e per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione di manifestazioni e di iniziative aventi carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'Estero, è ripartito annualmente tra diversi settori. Una relazione annuale illustra al Parlamento l’utilizzo dei fondi e i dati sull’attività di sostegno pubblico svolta dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali a favore dello spettacolo dal vivo e delle attività cinematografiche. II decreto legge 23 marzo 2011 comprende, inoltre, specifiche norme straordinarie per il recupero complessivo degli scavi archeologici di Pompei, come: un piano straordinario di manutenzione, il potenziamento dei poteri di tutela della Soprintendenza, anche attraverso l’aumento del personale tecnico addetto e l’invio di una task force composta da archeologi, architetti e operai specializzati per realizzare i primi interventi di necessità.


domenica 27 marzo 2011

Anci Lombardia: Riduzione fondi politiche sociali

Documento inviato alla Regione Lombardia



RIDUZIONE FONDI POLITICHE SOCIALI, ODG



DI ANCI LOMBARDIA Del: 18 3 2011 ORDINE DEL GIORNO Anci Lombardia,



Preso atto



Della riduzione dei trasferimenti delle risorse nazionali e regionali alle politiche sociali che :




  • per il Fondo Nazionale Politiche Sociali di euro 73.327.562,56 del 2009 a euro 53.801.546,15 del 2010 con una riduzione del -26,63%;



  • per il Fondo per le Non Autosufficienze di euro 47.000.000,00 del 2010 a euro 0,00 previste nel 2011, con una riduzione pari al -100%



  • per il Fondo Sociale Regionale di euro 85.900.000,00 del 2010 a euro 40.000.000,00 del 2011 pari alla riduzione del – 53,43%


Ribadito




  • Che le suddette risorse hanno permesso in questi anni ai Comuni di rispondere e fronteggiare le situazioni di difficoltà che hanno colpito e colpiscono le famiglie anche al di fuori delle consuete tipologie del bisogno. Che la situazione si è ulteriormente aggravate in conseguenza della crisi economica che non solo ha ridotto sensibilmente le disponibilità economiche delle famiglie, ma, ne ha anche fortemente ampliato il numero.



  • Che i nostri Comuni, in questi ultimi anni, nonostante il diminuirsi dei trasferimenti delle risorse hanno saputo, intervenendo sui propri bilanci, assicurare con risorse proprie la tenuta dei servizi sociali essenziali ma che già oggi e soprattutto nel 2012, faranno ogni sforzo per garantire la qualità e la quantità dei servizi che non riusciranno però a coprire l’intero fabbisogno.

Esprime


la grande preoccupazione per i tagli operati dal governo sul Fondo nazionale delle Politiche Sociali , per l’azzeramento del Fondo Nazionale per le non autosufficienze e per l’ impossibilità dei nostri Comuni di affrontare anche il dimezzamento delle risorse del Fondo Sociale Regionale.


Ribadisce


con forza a Regione Lombardia che un simile taglio del bilancio regionale, su un settore tanto delicato come quello dei Servizi Sociali, avrebbe gravissime conseguenze sui Comuni che, attraverso gli Uffici di Piano, programmano e coordinano le unità di offerta afferenti alle aree minori, disabili, anziani e al sostegno socio-educativo per gli interventi delle fasce svantaggiate della popolazione e che questo sensibile impoverimento delle risorse causerà la chiusura e/o riduzione drastica di molti servizi essenziali.

Chiede l’impegno

alla Regione Lombardia di Ritenere le Politiche Sociali la priorità nella definizione delle risorse finanziarie; attuare in fase di assestamento di bilancio il ripristino delle risorse per il Fondo Sociale Regionale pari almeno all’anno 2010 recuperando risorse da altri capitoli di spesa;

di verificare

la possibilità di lasciare ai Comuni che conoscono le reali esigenze e urgenze di intervento del proprio territorio, una flessibilità maggiore nella destinazione delle risorse

martedì 22 marzo 2011

Convegno sul futuro del terzo settore a Milano


Riceviamo e volentieri pubblichiamo Milano, sabato 26 marzo 2011, ore 9.30, Fondazione Perini, via Aldini 72 Sabato 26 marzo 2011, dalle ore 9.30 alle 12.30, in concomitanza con l’Anno europeo del Volontariato, la Fondazione Carlo Perini promuove il Convegno “Milano capitale del Volontariato: quale futuro nell’Associazionismo e nel Terzo Settore? Gli impegnati del mondo dell’associazionismo incontrano gli impegnati politici ed esperti del settore. Il Convegno si terrà presso la Fondazione Perini in via Aldini 72 a Milano (ATM 12, 40, 57). Intervengono: Mariolina Moioli, Assessore Famiglia, Scuola e Politiche Sociali del Comune di Milano; Enrico Marcora, Consigliere Regionale, esperto del Settore; Massimo Pagani, Assessore Famiglia, Politiche Sociali, Politiche per le Persone con Disabilità, Associazionismo della Provincia di Milano; don Marco Tenderini, collaboratore Responsabile Caritas Diocesi di Milano; Giorgio Paolo Bazzega, operatore nel settore sociale del disagio giovanile; Lino Lacagnina, presidente Ciessevi - Centro servizi per il volontariato nella provincia di Milano; Andrea Fanzago, vicepresidente Consiglio Comunale di Milano, esperto del settore; Nicolò Mardegan, Presidente Commissione Servizi Sociali, Famiglia, Politiche per la Casa del Consiglio di Zona 8 e consigliere Provincia di Milano; Walter Cherubini, portavoce CPM-Consulta Periferie Milano. Leggi il volantino in formato pdf. Informazioni Web: http://www.circoloperini.com/

lunedì 21 marzo 2011

ACCADE al C.S.R.C. per Anziani " Ricordi"


8 Aprile 2011- Bocciato il bilancio consuntivo.

Hanno votato contro la proposta di Bilancio consuntivo 2010 il vice presidente del C.S.R.C. per Anziani " Ricordi" e tutti i consiglieri eletti . Presentati documenti da inserire nel registro di verbali.

La riunione del Comitato di gestione del C.S.R.C. per Anziani "Ricordi" è stata aggiornata a Venerdì 15 Aprile su proposta del rappresentante del Consiglio di zona Dott. Pietro Viola e con il consenso del Presidente sfiduciato.

Ultimo aggiornamento 8 Aprile 2011


«Il Presidente del C.S.R.C. per Anziani, rivendicando il Comando assoluto del Centro, non fornisce informazioni sulla gestione 2010 e ignora gli impegni assunti »



«Richiamato in servizio il tesoriere Salluzzi nominato con atto unilaterale del Presidente il 24 luglio 2010»


«I membri del Comitato di gestione Bongiovanni, Donofrio, Notarnicola e Miranda alla presenza della dott.ssa Irene Pirali in data 15 marzo 2011 nei locali del Centro anticipano la sfiducia al Presidente Rubano» Ecco il COMUNICATO dopo la riunione del 19 gennaio (ignorato dal Presidente) 20 gennaio 2011«Il Comitato di gestione del Centro Anziani R.C. RICORDI ” di Via Boscovich n° 42 riunitosi in data 19 gennaio presso i locali dell'assessorato alla Famiglia, Scuola e Politiche sociali di Largo Treves,1 alla presenza del dott. Giuseppe Salvato e della Dott.ssa Irene Pirali , si è impegnato formalmente a disporre : · la convocazione del Comitato di gestione aperto ai soci; · una assemblea straordinaria degli iscritti per l’elezione dei revisori dei conti, · l’assemblea ordinaria annuale prevista dallo Statuto per l’approvazione del Bilancio consuntivo 2010. Il luogo,il giorno e l’ O.d.G. sarà comunicato successivamente ai soci con lettera e a mezzo avviso all' Albo Pretorio del Centro Anziani. Il vice Presidente Francesco Miranda»

La reiterazione del reato di stalking avviene anche con due sole condotte che determinano la materialità del fatto ((Laprevidenza.it)



Le condotte di minaccia o molestia devono essere “reiterate”, sì da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine o, infine, costringere la p. l. a modificare le sue abitudini di vita.


Il termine “reiterare” denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza.


Se ne deve evincere, dunque che anche due condotte sono sufficienti a concretare quella reiterazione cui la norma subordina la configurazione della materialità del fatto.
Leggi tutto su Laprevidenza.it

domenica 13 marzo 2011

INPDAP: Modalità operative per l’assistenza fiscale ‐Mod. 730/2011.


Come ogni anno si forniscono i necessari chiarimenti operativi sui tempi e modalità di presentazione dei modelli 730/2011 e sulle relative scadenze, tenuto conto che l’Istituto, anche per il corrente anno, espleta il servizio di assistenza fiscale diretta ai propri pensionati e dipendenti.

PRESENTAZIONE DEL MODELLO 730/2011

A. ASSISTENZA FISCALE DIRETTA PRESSO GLI UFFICI DELL’ISTITUTO
I pensionati amministrati in ciascuna Sede periferica o territoriale ed il relativo personale dipendente possono presentare, entro il 2 maggio p.v., il modello 730/2011 unitamente alla busta contenente il Mod. 730‐1 (scelta dell’otto e del cinque per mille) debitamente compilati e sottoscritti nelle parti di spettanza del contribuente. Con le stesse modalità provvedono alla presentazione nella Sede periferica o territoriale logisticamente più opportuna i dipendenti delle Direzioni Regionali e delle Strutture Sociali. L’acquisizione dei modelli 730 è regolamentata da ciascuna Sede periferica o territoriale Inpdap d’intesa con le rispettive Direzioni Regionali anche ai fini di pubblicizzare in maniera visibile i tempi e i modi in cui ciascun pensionato o dipendente può presentare personalmente o con modalità alternative il modello 730/2011. Possono presentare il Modello 730/2011, nelle varie Sedi INPDAP, anche i pensionati che non hanno preventivamente manifestato la volontà di servirsi dell’assistenza fiscale diretta da parte dell’Istituto.
B. ASSISTENZA FISCALE INDIRETTA TRAMITE CAF
Si rammenta che ogni interessato può usufruire dell’assistenza fiscale indiretta tramite CAF o un professionista abilitato, presentando agli stessi soggetti il modello 730/2011 e la relativa documentazione entro e non oltre il 31 maggio p.v.. Chiarimenti sulle modalità, tempi e documentazione da esibire, vanno richiesti ai singoli CAF o professionista abilitato che adottano loro propri orari e forniscono, a richiesta, specifica assistenza per la compilazione del modello 730.

Per saperne di più, clicca QUi

martedì 8 marzo 2011

Festeggiamenti 150simo Unità d'Italia










"Festa della Donna" . Grande partecipazione per rendere omaggio a tutte le DONNE con un pomeriggio di ballo, animazione, divertimento e ... UN GRANDE SPETTACOLO!!!


Anche al Centro Socio Ricreativo Culturale per Anziani " Ricordi " nell'ambito della Festa della donna si festeggia con bandiere tricolori il 150simo Unità d'Italia.


«2011: l’Italia compie 150 anni »
«333 donne in coro cantano l'inno di Mameli» insieme a Edda,
Marina,
Luisa, Liliana, Maria e Giancarla





Armando,Pietro e la Band









La poetesssa M.Giovanna Nasta












Leonardo Donofrio, nel suo accorato intervento sottolinea: "Oggi
qui si festeggia la Festa della Donna, dell' Italia e degli Italiani"
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Leggi Martedì 8 marzo 2011, LA FESTA DELLE DONNE



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lunedì 7 marzo 2011

«Tutto su... Le nuove pensioni»


Negli ultimi anni il sistema previdenziale è stato oggetto di numerosi ritocchi. E forse ha trovato un suo equilibrio. Riforme che potrebbero avere chiuso il cerchio. E che è bene conoscere sia nella loro portata. Sia nel loro possibile declinarsi nei prossimi anni. A queste riforme è dedicata la guida «Le nuove pensioni» in edicola da lunedì prossimo con il Corriere a soli 80 centesimi. Un manuale pratico, di facile lettura che accompagna i lettori alla conoscenza della macchina della previdenza. L'intervento più significativo è quello delle quote, il meccanismo che vincola l a pensione d i anzianità al raggiungimento di un mix di contributi e di età anagrafica. Nel 2011 la pensione d’anzianità ha fatto un altro gradino, con la quota che passa da 95 a 96 per i dipendenti e da 96 a 97 per gli autonomi. Con un' età minima, rispettivamente, di 60 e 61 anni. Un altro giro di vite è stato dato anche allo scaglionamento delle pensioni. Le finestre si apriranno con minore frequenza. Il 2011 sarà un anno praticamente senza pensioni perché chi matura i requisiti nei prossimi mesi dovrà aspettare almeno un anno, se dipendente, e un anno e mezzo se autonomo prima di incassare la rendita. Nessuna penalizzazione per chi ha maturato i requisiti nel 2010. Dal 2010, poi, è iniziata la revisione dei coefficienti per il calcolo della pensione contributiva, E le aliquote verranno riviste ogni tre anni per tenere conto degli andamenti demografici. Per i giovani la rendita è destinata a una rapida cura dimagrante. Dal 2015 anche i requisiti per la pensione saranno legati alle aspettative di vita. La conclusione del percorso è che tutti andranno in pensione più tardi e con un assegno ridotto rispetto alle aspettative con cui erano partiti. E a quello garantito ai loro predecessori. Una verità amara. E che deve fare da stimolo per una riflessione, seria e definitiva, sulla necessità di investire sul proprio futuro.Pubblichiamo le risposte ad alcuni quesiti giunti in redazione. A simili dubbi si può facilmente trovare risposta leggendo «Tutto su... Le nuove pensioni» Per saperne di più, clicca QUi Fonte Corriere della sera .it del 7 marzo