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giovedì 7 novembre 2019

Municipio 3 di Milano

Storia amministrativa
Il Consiglio comunale ha approvato il 28 gennaio 2016 una delibera ad oggetto Costituzione dei Municipi della Città di Milano ed approvazione del Regolamento per l'elezione del Presidente e del Consiglio di Municipio, nell'ambito di una riforma del decentramento cittadino avviata negli anni precedenti. Il Municipio 3 ha preso definitivamente corpo con le elezioni comunali del 5 giugno 2016. Ha soppiantato di fatto la vecchia Zona 3, con nuove funzioni e nuovi organi previsti dallo Statuto per i municipi, tra cui l'elezione diretta del presidente con eventuale ballottaggio, la figura della Giunta municipale, del presidente del Consiglio municipale, la riduzione del numero dei consiglieri e la modifica delle modalità di elezione di presidente e consiglieri.

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mercoledì 23 ottobre 2019

mercoledì 8 maggio 2019

Tagli pensioni d'oro: le istruzioni INPS


<Modalità di applicazione della riduzione degli assegni oltre 100mila euro lordi Le gestioni interessate e le pensioni escluse da conteggio- Circolare INPS 62 2019>

L'INPS ha pubblicato ieri 7 maggio la circolare n. 62 di istruzioni relativa alla riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a 100.000 euro su base annua prevista dall'Articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).
La norma prevede che dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l’importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione al loro importo .
La riduzione interessa i trattamenti pensionistici diretti a carico:
  • del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
  • gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) 
  • delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata 
La circolare specifica che rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate , compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.
Non si tiene conto delle seguenti prestazioni:
-    pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio 
-    trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
-    assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
-    pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
-    pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche 
Le aliquote di riduzione dell'importo sono le seguenti :
 15%
per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
 25%
 per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
  30%
per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
  35%
per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
  40%
per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.
Da sottolineare che essendo le pensioni soggette alla rivalutazione annuale (legge 23 dicembre 1998, n. 448 , anche gli importi saranno rideterminati annualmente , tenendo conto dell’indice provvisorio di rivalutazione e della variazione definitiva.
L’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti a seguito della riduzione non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.
L'istituto fornisce il seguente ESEMPIO sulle modalità di applicazione:
1) Un soggetto è titolare di più trattamenti pensionistici di cui uno a carico del FPLD di importo pari a € 70.000, uno a carico della CTPS di importo pari a € 50.000 e uno a carico della Gestione separata di importo pari a € 20.000. Ai fini della determinazione dell’importo di riduzione dei trattamenti pensionistici si deve considerare la somma di tutti gli importi, pari a € 140.000.
2) Per la quota di importo compresa tra € 100.000,01 e € 130.000,00 si applica l’aliquota percentuale del 15%, per un importo pari a € 4.499,99, per la successiva quota di importo compresa tra € 130.000,001 e € 140.000 si applica l’aliquota percentuale del 25%, per un importo pari a € 2.499,99.
3) L’importo di riduzione è pari a € 6.999,98 e deve essere parametrato in relazione agli importi dei singoli trattamenti pensionistici e applicato ai soli trattamenti a carico del FPLD e della CTPS liquidati con una quota retributiva.
4) Pertanto il trattamento pensionistico a carico del FPLD sarà ridotto di € 3.499,99 ed il trattamento pensionistico a carico della CTPS di € 2.499,99. Sul trattamento pensionistico a carico della Gestione separata, liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, non sarà applicata la relativa quota di riduzione, pari a € 1.000,00.

CONTRIBUTI AI CENTRI ANZIANI PER CHI E PER COSA?


Comune di MILANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 2136 DEL 16/12/2016
SETTDIREZIONE POLITICHE SOCIALI
Numero proposta: 2562
OGGETTO: Concessione di contributi per attività continuativa 2016 alle Associazioni di Promozione
Sociale di Anziani, incaricate di gestire i Centri Socio Ricreativi Culturali sul territorio comunale.
Importo complessivo € 198.650,00. Immediatamente eseguibile.
L’Anno duemilasedici, il giorno sedici, del mese di dicembre, alle ore 10.35, nella sala giunta del palazzo
municipale si è riunita la Giunta Comunale.
Si dà atto che risultano presenti i seguenti n. 12 amministratori in carica:
NOMINATIVO CARICA PRESENTE
SALA GIUSEPPE SINDACO NO
SCAVUZZO ANNA VICE SINDACO SI
COCCO ROBERTA ASSESSORE SI
DEL CORNO FILIPPO RAFFAELE ASSESSORE SI
GRANELLI MARCO ASSESSORE SI
GUAINERI ROBERTA ASSESSORE SI
LIPPARINI LORENZO ASSESSORE SI
MAJORINO PIERFRANCESCO ASSESSORE SI
MARAN PIERFRANCESCO ASSESSORE SI
RABAIOTTI GABRIELE ASSESSORE SI
ROZZA MARIA CARMELA ASSESSORE SI
TAJANI CRISTINA ASSESSORE SI
TASCA ROBERTO ASSESSORE SI
Assume la presidenza il Vice Sindaco SCAVUZZO Anna
Partecipa il Segretario Generale FEDELI Simonetta
IL PRESIDENTE
Constatata la legalità della riunione, invita la Giunta a trattare l’argomento segnato in oggetto;
Vista la proposta dell’Assessore MAJORINO Pierfrancesco in allegato e ritenuto la stessa meritevole di
approvazione;
Dato atto che la medesima è corredata dei pareri previsti dall’art.49 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 nonché del parere di legittimità del Segretario Generale previsto dall’art. 2 – comma 1 - del Regolamento sul sistema dei controlli interni approvato con delibera CC n. 7 dell’11/02/2013;
Con votazione unanime
DELIBERA
Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto;
data l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione, con votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4 comma del T.U. 267/2000
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
Direzione Politiche Sociali
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: Concessione di contributi per attività continuativa 2016 alle Associazioni di
Promozione Sociale di Anziani, incaricate di gestire i Centri Socio Ricreativi Culturali sul territorio comunale. Importo complessivo € 198.650,00. Immediatamente eseguibile.
IL DIRETTORE
POLITICHE SOCIALI
Claudio Maurizio Minoia
f.to digitalmente
ASSESSORE
ALLE POLITICHE SOCIALI,
SALUTE E DIRITTI
Pierfrancesco Majorino
f.to digitalmente
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che
· nell’ambito della Legge 328 del 08/11/2000, “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, che prevede il sostegno alle attività del Terzo Settore,
l’Amministrazione Comunale intende sostenere le iniziative di un certo rilievo dando pratica
attuazione al principio di sussidiarietà orizzontale;
· in coerenza a tale principio, i Centri Socio Ricreativi Culturali (CSRC) gestiti da Associazioni di
Promozione Sociale (APS) di anziani svolgono un’attività ad alto valore sociale, integrativa e
complementare a quella dell’Amministrazione Comunale sul territorio cittadino. I Centri (CSRC)
promuovono la partecipazione alle attività socializzanti e ricreative anche verso quei cittadini
meno abbienti che non potrebbero altrimenti fruire di queste opportunità, al fine di combattere
la solitudine e l’emarginazione delle periferie cittadine attraverso il coinvolgimento delle altre
realtà zonali;
· con deliberazione di Giunta Comunale n. 103/2015 sono state approvate le linee di indirizzo
per la costituzione della Rete dei CSRC della città di Milano, per la concessione dei locali alle Associazioni di Promozione Sociale di Anziani che li gestiscono per lo svolgimento di attività sociali, aggregative, culturali, ricreative ed è stato avviato un percorso per la realizzazione di un nuovo modello di funzionamento dei CSRC;
· in attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 103/2015 sono state approvate le
convenzioni per la concessione gratuita degli spazi assegnati alle Associazioni che gestiscono i CSRC.
Premesso altresì che
· nelle nuove linee di governo della città “linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato” approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione n.27 del 07/07/2016 rientrano, quali obiettivi da raggiungere nel corso del mandato per ciò che attiene ai servizi sociali: “continuare a garantire a tutti l’accesso a educazione e servizi di qualità grazie ad un welfare di nuova generazione” e si affermano:
i principi di “protagonismo e partecipazione” finalizzati a mettere al centro dell’azione di
governo gli interessi, i bisogni e la voglia di fare dei cittadini milanesi. L’ascolto della città e
i processi di partecipazione saranno le priorità: istituzioni pubbliche, imprese private,
fondazioni, associazioni, terzo settore e nuove forme di cittadinanza attiva devono essere
messe nelle condizioni di cooperare insieme al raggiungimento di obiettivi comuni;
 l’attenzione alle periferie, al fine di rafforzare la nostra comunità e rendere sempre più
vivibili i nostri quartieri attraverso un potenziamento delle iniziative di socialità, sport,
cultura e spazi pubblici di qualità;
· il Programma operativo della rete dei servizi sociali (DUP) 2017 – 2019 approvato con
deliberazione di C.C. n.20 del 03/05/2016 considera il welfare milanese come un welfare forte del principio della promozione della persona e della cultura del riconoscimento dei diritti,intendendo proseguire nei processi di innovazione dei servizi, di costruzione delle alleanze in grande partecipazione e inclusione soprattutto in quei quartieri dove mancano condizioni di coesione sociale.
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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Dato atto che
· l’attività svolta dalle suddette Associazioni è relativa a :
servizi di supporto ai propri iscritti (informazione, conferenze specifiche su problematiche legate alla terza età, consulenze fiscali ed economiche)
organizzazione di visite guidate, soggiorni climatici e potenziamento dei corsi, laboratori
artigianali e iniziative di sociali;
attività di animazione, tornei di bocce, scacchi, carte, ballo;
eventi ludico – ricreativi (es. Carnevale, Festa della donna, feste Natalizie, Capodanno,
Festival teatrale dei Centri Anziani, etc.);
potenziamento delle attività sociali nell’ambito del Piano per la socialità e contro la
solitudine
· le risorse economiche delle Associazioni richiedenti provengono per lo più dalle quote
associative annuali versate dagli iscritti e risultano insufficienti a coprire tutte le spese per le
numerose attività culturali, ricreative e sportive organizzate dalle stesse a favore della
cittadinanza;
· le suddette 29 APS hanno presentato istanza di contributo per attività continuativa ai sensi del
vigente Regolamento dei contributi, presentando la documentazione prevista dal medesimo,
agli atti della Direzione Politiche Sociali;
· dall’esame delle istanze e della documentazione pervenuta ed alla luce delle disposizioni del
“Regolamento per la concessione di contributi a sostegno di Istituzioni, Associazioni, Società, Organizzazioni ed Entri Pubblici e Privati, adottato dal Consiglio Comunale nella seduta del 20.12.1990, emanato in esecuzione dell’art. 12 della legge 241/90”, la Direzione Politiche Sociali ha riscontrato la regolarità formale delle medesime, la coerenza con gli obiettivi perseguiti dall’Amministrazione Comunale e la rilevanza delle attività svolte in campo culturale,ricreativo e sportivo a favore della popolazione anziana;
· le Associazioni di Anziani rientrano tra gli Enti di promozione sociale indicati dall’art. 1 comma
1 del Regolamento per la concessione dei contributi e le iniziative realizzate rientrano tra
quelle indicate alla lettera a) del comma 1 dell’art. 2 del citato Regolamento;
· le stesse hanno dichiarato che, per la medesima iniziativa, non sono state effettuate richieste di contributo ad altri Enti pubblici e inoltre non hanno in corso contenziosi con il Comune di Milano come attestato da dichiarazione dell’Avvocatura Comunale agli atti della Direzione Politiche Sociali;
· è stata acquisita, agli atti della medesima Direzione, da parte del Settore Demanio e
Patrimonio attestazione circa l’inesistenza di morosità e la non occupazione di altri immobili
comunali, diversi da quelli occupati in virtù della concessione in uso, da parte delle
Associazioni richiedenti.
Considerato che
al fine di supportare le medesime nel perseguimento degli obiettivi statutari di Associazioni di
Promozione Sociale, l’Amministrazione Comunale intende concedere contributi per attività
continuativa 2016 a favore delle Associazioni di Promozione Sociale di Anziani, incaricate di
gestire i Centri Socio Ricreativi Culturali sul territorio comunale, un contributo unitario pari a €
6.850,00, per un importo complessivo di € 198.650,00 a carico del Cap. 3785.6.10 Esercizio 2016
d.d.n. 10120, finanziata con mezzi correnti di bilancio, come da attestazione rilasciata ai sensi
dell’art. 153, - 5° comma del D.Lgs n. 267/2000 di cui al D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.
come da elenco allegato quale parte integrante.
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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Dato atto altresì che
Le iniziative per le quali vengono assegnati i contributi, sono escluse dalle limitazioni previste
dall’art. 6 (comma 8) del D.L. n. 78/2010, in quanto direttamente legate, come precisato in
premessa, allo sviluppo di eventi socializzanti, rientranti nelle finalità istituzionali del Comune,
poiché trattasi di spese di interesse collettivo e generale, non previste fra le fattispecie indicate
dalla normativa e dagli orientamenti giuscontabili.
Precisato che
Si propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art.
134 (IV comma) del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la necessità di consentire tempestivamente alle
Associazioni richiedenti, la realizzazione di tutte quelle iniziative ricreative, sociali e sportive a
sostegno della popolazione anziana al fine di garantirne il benessere psicofisico.
Visti:
ü la Legge n. 328 del 08/11/2000;
ü gli artt. 48 , 49 e 134, comma 4 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
ü il D.P.R. 118/2000;
ü il D.L. 78/2010 convertito con modifiche in Legge n. 122/2010 e la Circolare del Comune di
Milano n. 10 del 13/05/2011;
ü la deliberazione di Consiglio Comunale n. 749 del 20.12.1990 di approvazione del
Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni economiche a favore di
soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art. 12 della legge 241/90l’art. 12 della Legge 7
agosto 1990, n. 241;
ü gli artt. 1, comma 6, e 5, comma 1, della legge 08.11.2000, n. 328, “Legge quadro per la
realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”
ü il Piano di Zona (Piano di sviluppo del Welfare) della Città di Milano 2012 – 2014,
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 25/09/2014, le cui azioni
sono state confermate ed integrate con delibera del Consiglio Comunale n. 20 del
15/07/2015 anche per il triennio 2015 - 2017;
ü la deliberazione di Giunta Comunale n. 103 del 30/01/2015 avente ad oggetto “Linee di
indirizzo per la costituzione della Rete dei Centri Socio Ricreativi Culturali della città di
Milano e per la concessione dei locali alle Associazioni di Promozione Sociale di Anziani
per lo svolgimento di attività sociali, aggregative, culturali, ricreative”;
ü la deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 03/05/2016 avente ad oggetto
“Documento unico di programmazione (DUP) e Bilancio di Previsione 2016 – 2018” ;
ü la deliberazione di Giunta Comunale n. 1076 del 27/05/2016 avente ad oggetto
“Approvazione del Piano degli Obiettivi 2016 – 2018 e del Piano Esecutivo di Gestione
2016 – 2018”;
ü la deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 07/07/2016 avente ad oggetto “Linee
programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato”;
ü la deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 17/11/2016 avente ad oggetto
“Programmazione 2016 – 2018 – Variazione del Bilancio Finanziario ”;
ü i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai
sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, allegati alla presente proposta di
deliberazione quale parte integrante;
ü il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale che si allega alla presente
proposta di deliberazione quale parte integrante.
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
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D E L I B E R A
1. di concedere, per le motivazioni di cui in premessa, contributi per attività continuativa  2016 alle 29 Associazioni di Promozione Sociale di Anziani incaricate di gestire i Centri Socio Ricreativi Culturali sul territorio comunale di cui all’allegato elenco, parte integrante del presente provvedimento, per un importo complessivo di € 198.650,00;
2. di assegnare la spesa complessiva prevista di € 198.650,00 per l’anno 2016 che trova
capienza al Cap. 3785.6.10 del Bilancio 2016, d.d. n. 10120, finanziata con mezzi correnti
di bilancio, come da attestazione rilasciata ai sensi dell’art. 153, - 5° comma del D.Lgs n.
267/2000 di cui al D.Lgs. n. 118 del 23/06/2011 e s.m.i.;
3. di dare atto che la spesa non rientra nelle limitazioni previste dagli artt. 6 e 8 del D.L.
78/2010, Convertito in Legge n. 122/2010, in quanto non prevista tra le fattispecie indicate
dalla normativa e dagli orientamenti giuscontabili;
4. di dare atto che i beneficiari del contributo in oggetto essendo tutte Associazioni di
Promozione Sociale rientrano tra i soggetti esonerati dal rispetto dell’art. 6, comma 2, del
decreto legge 31 maggio 2010 , n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010,
n. 122, in quanto riferibili agli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300
del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001;
5. di dare atto che le relative dichiarazioni di esonero sono in fase di acquisizione da parte
della Direzione Politiche Sociali e verranno allegate alla Determinazione di liquidazione dei
contributi;
6. di dare atto che il Dirigente competente provvederà alla liquidazione dei contributi concessi con Determina Dirigenziale, previa acquisizione della idonea documentazione nel rispetto del Regolamento per la Concessione di Contributi;
7. di dare atto che le Associazioni beneficiarie del contributo verranno inserite nell’albo di cui all’art. 1 del D.P.R. n. 118 del 07.04.2000;
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.
Firmato digitalmente da minoia claudio maurizio, majorino pierfrancesco
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
ASSOCIAZIONE INDIRIZZO
CODICE FISCALE
PARTITA IVA
IMPORTO
CONTRIBUTO
"Villa Finzi" Via S. Elembardo, 4 97156010155 € 6.850,00
"Villa San Giovanni" Via Sant'Uguzzone, 24 97087960155 € 6.850,00
"Cascina S. Paolo" Via Trasimeno, 41 97398840153 € 6.850,00
"Sorriso" Via Crescenzago, 56 97158540159 € 6.850,00
"Zante" Via Zante, 36 97153980152 € 6.850,00
"Acquabella" Via D.C. S. Martino,10 97155200153 € 6.850,00
"Tulipano" Via P. Calvi, 31 97291430151 € 6.850,00
" Mazzini" Via Mompiani, 5 97449370150 € 6.850,00
"Cascina Ronchettino" Via Saponaro, 34 97155240159 € 6.850,00
"Ritrovo15" Via De Andre', 9 97259100150 € 6.850,00
"Astronave" Via Boffalora, 116 97201070154 € 6.850,00
" Anziani3° Età " Via dei Narcisi, 3 97155210152 € 6.850,00
"Osteno" Via Osteno, 2/a 97155190156 € 6.850,00
" Il Giardino" Via Stratico, 5 97155250158 € 6.850,00
"Carlo Poma" Via Caio Mario. 18 8222820964 € 6.850,00
" Il Monastero" Via A. da Baggio, 54 97414180154 € 6.850,00
" La Porta del Cuore" Via Appennini,147/a e n°94 97481790158 € 6.850,00
"Aldini" Via Aldini, 72 97156050151 € 6.850,00
"Pascarella" Via Satta, 23 97499600159 € 6.850,00
"Sempreverdi" Via Val di Bondo, 13 97155140151 € 6.850,00
"Villa Taverna" Via C. Brivio, 4 97155230150 € 6.850,00
"Cassina Anna" Via S. Arnaldo, 17 97155150150 € 6.850,00
" Grivola" Via Grivola, 10 97257690152 € 6.850,00
"Polo Santa Monica" Via Santa Monica, 4 97490760150 € 6.850,00
"Monte Grappa" Viale Monte Grappa, 8/a 97500620154 € 6.850,00
"Ercole Ratti" Via Cenisio, 4 97156040152 € 6.850,00
"Sammartini" Via Sammartini, 71/73 97401370156 € 6.850,00
"Nuovo Polo Mozart" C.so di Porta Vigentina, 15 97494030154 € 6.850,00
"Ricordi" Via Boscovich, 42 97155170158 € 6.850,00
TOTALE € 198.650,00
Il Direttore Politiche Sociali
Claudio Maurizio Minoia
(firmato digitalmente)
ASSOCIAZIONI BENEFICIARIE
Allegato alla proposta di deliberazione n. 2562/2016 composto da n.1 pagina, avente ad oggetto:
Concessione di contributi per attività continuativa alle Associazioni di Promozione Sociale di Anziani,
incaricate di gestire i Centri Socio Ricreativi Culturali sul territorio comunale - Anno 2016 - Importo
complessivo € 198.650,00. Immediatamente eseguibile
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE OGGETTO:
Concessione di contributi per attività continuativa 2016 alle Associazioni di Promozione
Sociale di Anziani, incaricate di gestire i Centri Socio Ricreativi Culturali sul territorio
comunale. Importo complessivo € 198.650,00. Immediatamente eseguibile.
Numero progressivo informatico: 2562/2016
PARERE DI REGOLARITÀ’ TECNICA
ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000
FAVOREVOLE
IL DIRETTORE POLITICHE SOCIALI
………………………………………..
#firmadigitale;0,16 #
Firmato digitalmente da minoia claudio maurizio in data 15/12/2016
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: Concessione di contributi per attività continuativa 2016 alle Associazioni di Promozione
Sociale di Anziani, incaricate di gestire i Centri Socio Ricreativi Culturali sul territorio comunale.
Importo complessivo € 198.650,00. Immediatamente eseguibile.
Numero progressivo informatico: 2562
Direzione Bilancio ed Entrate
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’art. 49 del T.U. n. 267/2000
Favorevole
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
Firmato digitalmente da FORNO BRUNA in data 15/12/2016
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
Comune di MILANO
SEGRETERIA GENERALE
Oggetto: Concessione di contributi per attività continuativa 2016 alle Associazioni di
Promozione Sociale di Anziani, incaricate di gestire i Centri Socio Ricreativi Culturali
sul territorio comunale. Importo complessivo € 198.650,00. Immediatamente
eseguibile.
2562/2016
IL SEGRETARIO GENERALE
Vista la proposta di deliberazione indicata in oggetto;
Visto il parere di regolarità tecnica favorevole espresso sulla proposta di
deliberazione in oggetto dal Direttore Politiche Sociali, da ritenersi assorbente della
regolarità istruttoria, dei passaggi procedimentali e della documentazione
propedeutici alla proposta medesima, della regolarità e legittimità amministrativa;
Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Ragioniere Generale;
Esprime
PARERE DI LEGITTIMITA’ FAVOREVOLE
nell’intesa che l’erogazione dei contributi avvenga, previa acquisizione della idonea
documentazione da parte del Direttore Politiche Sociali, nel rispetto di quanto
previsto dal “Regolamento per la concessione di contributi ed altre erogazioni
economiche a favore di soggetti pubblici e privati ai sensi dell’art 12 della legge n.
241/90 “, garantendo al massimo il pareggio di bilancio di ogni associazione
beneficiaria e comunque in misura non superiore, per ciascuna associazione,
all’importo indicato nel prospetto allegato parte integrante alla proposta di
deliberazione.
IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Simonetta Fedeli
Firmato digitalmente da FEDELI SIMONETTA in data 16/12/2016
La presente copia informatica, destinata unicamente alla pubblicazione sull'Albo Pretorio on Line, e' conforme al documento originale ai sensi del D.Lgs. n.
82/2005. Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune di Milano.
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. _2136_ DEL 16/12/2016
Letto approvato e sottoscritto
IL Vice Sindaco
Anna Scavuzzo
Firmato digitalmente
IL Segretario Generale
Simonetta FEDELI
Firmato digitalmente
________________________________________________________________________________________
Copia della presente deliberazione, verrà affissa in pubblicazione all’Albo Pretorio ai
sensi dell’art. 124, comma 1, del D.Lgs.267/2000 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.
In pari data verrà trasmessa comunicazione, ai sensi dell’art. 125 D.Lgs. 267/2000 ai
signori Capigruppo Consiliari.
IL Segretario Generale
Simonetta FEDELI

Firmato digitalmente

giovedì 11 aprile 2019

Tutte le Detrazioni Fiscali 2019 per disabili: assistenza, mediche, visite, dispositivi, medicinali



Vediamo quali sono, come si calcolano e come si indicano nella dichiarazione dei redditi le spese sanitarie per persone disabili che possono andare dall’acquisto di medicinali, all’assistenza, accompagno, visite, acquisto di mezzi di locomozione, eliminazione barriere architettoniche e simili per fornire qualche chiarimento in più alle domande che giungono su altri articoli, fornendo una sintesi del quadro di riferimento e delle modalità di indicazione nella dichiarazione dei redditi sia che si tratti di modello 730 sia di modello unico PF.
Tabella di sintesi: spese sanitarie detraibili nel 730 per i disabili
  • Spese sanitarie per persone con disabilità (Rigo E3 del 730 2017): si deve sempre considerare quanto descritto nell’articolo guida relativo alle spese sanitarie ossia i requisiti ed i limiti/franchigie da rispettare.
  • Spese per l’acquisto di veicoli per persone con disabilità (Rigo E4): anche qui vi ricordo che potete consultare gratuitamente gli articoli di approfondimento dedicato all detrazione fiscale per l’acquisto di auto per disabili. L’articolo da modo di approfondire sia l’agevolazione sull’imposta diretta Irpef sia sull’imposta indiretta IVA (al 4%).
  • Premi pagate per polizze assicurative che coprono il rischio delle persone con disabilità grave (Rigo E8/E10, cod. 38)
  • Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità. A titolo di esempio possono essere accompagni, assistenza infermieristica, (Rigo E25  del 730 2017)
  • Acquisto medicinali: con o senza prescrizione a seconda della tipologia e sempre nel rispetto dei requisiti descritti nell’articolo dedicato alla detrazione fiscale dell’acquisto dei medicinali. Vi anticipo che sono molto i medicinali e comprendono anche quelli omeopatici che stanno andando molto in voga questi anni.
  • Acquisto dispositivi medici: Ausili per disabili (ad es. cateteri, sacche per urine, padelle ecc..) nel rispetto delle altre caratteristiche e requisiti che trovate descritti nell’articolo dedicato alla detrazione fiscale dei dispositivi medici. Sono compresi anche per esempi letti speciali o ari artificiali.
  • Detrazione per spese di mantenimento del cane guida: anche come per le altre voci precedenti potete consultare articoli di approfondimento per lo sfruttamento e come comportarsi in pratica per fruire dell’agevolazione. In questo specifico caso servirà il Certificato di invalidità che attesti la condizione di non vedente rilasciato da una commissione medica pubblica anche se è possibile anche procedere con  autocertificazione.
  • Eliminazione di barriere architettoniche.
Nel seguito trovate per ogni categoria alcuni chiarimenti preliminari che possono esservi utili per definire il perimetro di applicazione dell’agevolazione.
Premessa: il 730 precompilato
Se avete utilizzato come modalità di pagamento lo scontrino parlante vi dovreste in teoria già trovare nella dichiarazione gli importi sostenuti nel corso dell’anno oggetto di dichiarazione in quanto sono dati che sono confluiti al momento dell’acquisto nell’anagrafe tributaria. Proprio in questi giorni l’agenzia delle entrate sta elaborando le risultanze di tutti le altre spese tracciate (assicurazioni, canoni di locazione, redditi lavoro dipendente, ecc). Dovreste quindi solo fare attenzione a verificare che quadrino con le vostre risultanze e gli scontrini che vi sarete conservati nel corso dell’anno. Rispetto gli step per la generazione della dichiarazione potete approfondire l’argomento successivamente alla lettura di questo leggendo la Guida alla compilazione del 730
Dove indicare le spese nella dichiarazione dei redditi 730?
Rigo E25 – Spese mediche e di assistenza specifica per le persone con disabilità: indicare l’importo delle spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità indipendentemente dalla circostanza che fruiscano o meno dell’assegno di accompagnamento.
Per una definizione delle persone con disabilità si vedano le istruzioni del rigo E3 della sezione I di questo quadro.


Qualora utilizzate il modello Unico la numerazione dei righi è la stessa. Esiste tra i due modelli una stretta connessione anche rispetto alla numerazione delle righe e questo è fatto per agevolare la compilazione da parte degli operatori di settore.
Quali sono le spese di assistenza sanitaria
Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:
  • assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • personale con la qualifica di educatore professionale;
  • personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili dal reddito imponibile Irpef anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).
Vi ricordo sempre la sostanziale differenza tra deduzione (dal reddito imponibile) e detrazione (direttamente dall’imposta).
Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e le paramediche di assistenza specifica che deve risultare distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto.
Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.
Le spese indicate in questo rigo sono deducibili anche se sostenute per i seguenti familiari, anche se non fiscalmente a carico:


  • coniuge;
  • figli, compresi quelli adottivi
  • discendenti dei figli;
  • genitori (compresi quelli adottivi);
  • generi e nuore;
  • suoceri e suocere;
  • fratelli e sorelle (anche unilaterali);
  • nonni e nonne.
Le spese chirurgiche per prestazioni specialistiche, per protesi dentarie e sanitarie, nonché per i mezzi di accompagnamento, locomozione, deambulazione, sollevamento e per i sussidi tecnici e informatici volti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione sostenute dalle persone con disabilità vanno indicate nei righi E1, E2, E3 e E4 della Sezione I.
Rigo E3 – Spese sanitarie per persone con disabilità: indicare l’importo delle spese sanitarie sostenute per persone con disabilità e, in particolare:
  • per i mezzi necessari all’accompagnamento, deambulazione, locomozione e sollevamento;
  • per i sussidi tecnici e informatici che facilitano l’autosufficienza e l’integrazione.
Per queste spese la detrazione del 19 per cento spetta sull’intero importo.
Quanto vale la detrazione dalle tasse o imposte (si chiamano imposte in questo caso)
Sono considerati persone con disabilità coloro che, avendo una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva che causa difficoltà di apprendimento, relazione o integrazione lavorativa e determina un processo di svantaggio sociale o di emarginazione, e che per tali motivi hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica (istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992), o da altre commissioni mediche pubbliche che hanno l’incarico di certificare l’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc.
I grandi invalidi di guerra (art. 14 del T.U. n. 915 del 1978) e le persone a essi equiparate sono considerati persone con disabilità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della L. n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti quando sono stati concessi i benefici pensionistici.
Le persone con disabilità possono attestare le loro condizioni personali anche con un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto notorio, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sotto- scrittore).


Fattispecie di spese per disabili: altri casi
Tra le spese sanitarie rientrano le:
  • spese per mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento di persone con disabilità riconosciute tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992, per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E3). Sono tali, ad esempio, le spese sostenute per:
  • l’acquisto di poltrone per inabili e minorati non deambulanti e apparecchi per il contenimento di fratture, ernie e per la correzione dei difetti della colonna vertebrale;
  • le spese sostenute in occasione del trasporto in autoambulanza della persona con disabilità (spesa di accompagnamento). In questo caso resta fermo che le prestazioni specialistiche o generiche effettuate durante il predetto trasporto costituiscono spese sanitarie che danno diritto ad una detrazione solo sulla parte che eccede la somma di euro 129,11;
  • l’acquisto di arti artificiali per la deambulazione;
  • la trasformazione dell’ascensore adattato al contenimento della carrozzella;
  • la costruzione di rampe per l’eliminazione di barriere architettoniche esterne ed interne alle abitazioni;
  • l’installazione e/o la manutenzione delle pedane di sollevamento per disabili.
Per quello che concerne le barriere architettoniche vi segnalo l’articolo di approfondimento dedicato proprio alla detrazione fiscale delle barriere architettoniche nel 730
Attenzione: si può fruire della detrazione su tali spese solo sulla parte che eccede quella per la quale eventualmente si intende fruire anche della detrazione del 41 o del 36 o del 50 per cento per le spese sostenute per inter- venti finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (righi da E41 a E53)
  • spese per sussidi tecnici informatici rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità d’integrazione dei portatori di handicap riconosciuti tali ai sensi dell’art. 3 della L. n. 104 del 1992. Sono tali ad esempio, le spese sostenute per l’acquisto di un fax, un modem, un computer o un sussidio telematico (rigo E3);
  • spese per i mezzi necessari alla locomozione di persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie per le quali spetta la detrazione sull’intero importo (rigo E4). Sono tali le spese sostenute per l’acquisto di motoveicoli e autoveicoli di cui, rispettivamente, agli artt. 53, comma 1, lett. b), c) ed f) e 54, comma 1, lett. a), c), f) ed m), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, anche se prodotti in serie e adattati in funzione delle sud- dette limitazioni permanenti delle capacità motorie.
Spese mezzi di locomozione e veicoli per disabili
Le impedite capacità motorie permanenti devono risultare dalla certificazione medica rilasciata dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. Sono tali non solo i soggetti che hanno ottenuto il riconoscimento dalle commissioni di cui sopra, ma anche tutti coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, ecc. Tra i mezzi necessari per la locomozione sono compresi anche gli autoveicoli non adattati destinati alla locomozione dei non vedenti e dei sordi, individuati dalla legge 26 maggio 1970, n. 381.
La detrazione sui veicoli spetta, a prescindere dall’adattamento, anche:
  1. ai soggetti  con handicap psichico o mentale per cui è stata riconosciuta l’indennità di accompagnamento;
  2. agli invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione;
  3. ai soggetti affetti da pluriamputazioni.
Handicap Grave
Per fruire della detrazione è necessario un handicap grave, così come definito dall’art. 3, c. 3, della L. n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione.
La gravità dell’handicap deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992. Per i soggetti di cui al punto 1) è, inoltre, necessario il certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento, emesso dalla commissione per l’accertamento dell’invalidità civile.


Per le persone con disabilità che non risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della capacità di deambulazione”, le “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” sussistono ogni qualvolta l’invalidità accertata comporti di per sé l’impossibilità o la difficoltà di deambulazione per patologie che escludono o limitano l’uso degli arti inferiori; in tal caso, pertanto, non si rende necessaria l’esplicita indicazione della ridotta o impedita capacità motoria sul certificato di invalidità.
Vi possono comunque essere altre fattispecie di patologie che comportano “ridotte o impedite capacità motorie permanenti” la cui valutazione richiedendo specifiche conoscenze mediche non può essere effettuata dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate.
In tali casi è necessaria una certificazione aggiuntiva attestante le ridotte o impedite capacità motorie permanenti, rilasciata dalla Commissione di cui all’art. 4 della L. n. 104 del 1992, o in alternativa la copia della richiesta avanzata alla ASL diretta ad ottenere dalla predetta Commissione la certificazione aggiuntiva da cui risulti che la minorazione comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art.8 della L. n. 449 del 1997. Tra i veicoli adattati alla guida sono compresi anche quelli dotati di cambio automatico di serie, purché prescritto dalla commissione medica locale di cui all’articolo 119 del D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Costi di adattamento veicoli alle necessità del disabile
Tra i principali adattamenti ai veicoli, riferiti sia al sistema di guida che alla struttura della carrozzeria, che devono risultare dalla carta di circolazione a seguito del collaudo effettuato presso gli uffici periferici del Dipartimento dei trasporti terrestre del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rientrano:
  • pedana sollevatrice ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • scivolo a scomparsa ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • braccio sollevatore ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico;
  • paranco ad azionamento meccanico/ elettrico/idraulico;
  • sedile scorrevole girevole simultaneamente atto a facilitare l’accesso nel- l’abitacolo della persona con disabilità;
  • sistema di ancoraggio delle carrozzelle e cinture di sostegno;
  • sportello scorrevole.
Qualora a causa della natura dell’handicap i veicoli necessitino di adattamenti diversi da quelli sopra contemplati, la detrazione potrà ugualmente essere riconosciuta, purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l’handicap e la tipologia di adattamento.
I grandi invalidi di guerra di cui all’art.14, del T.U. n. 915 del 1978 e i soggetti ad essi equiparati sono considerati persone con disabilità e non sono as- soggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della Legge n. 104 del 1992. In questo caso, è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al mo- mento della concessione dei benefici pensionistici.


La sussistenza delle condizioni personali, a richiesta degli uffici, potrà essere fornita anche mediante autocertificazione effettuata nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) attestante che l’invalidità comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti e dovrà far riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all’accertamento di invalidità, considerato che non compete al singolo la definizione del tipo dell’invalidità medesima.
Si precisa che la detrazione compete a tutte le persone con disabilità con ridotte o impedite capacità motorie prescindendo dal possesso di una qualsiasi patente di guida da parte sia della persona con disabilità che dei soggetti cui risulta a carico.
Si tratta per i motoveicoli che fruiscono della detrazione di:
  • motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria (lett. b) – art. 53);
  • motoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello del conducente (lett. c) – art. 53);
  • motoveicoli per trasporti specifici: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (lett. f) – art. 53).
Gli autoveicoli che fruiscono della detrazione sono:
  • autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. a));
  • autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al massimo nove posti compreso quello del conducente (art. 54, lett. c));
  • autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo (art. 54, lett. f));
  • autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54, lett. m))
Detrazione fiscale autoveicoli per disabili
Vi segnalo poi l’articolo dedicato alla detrazione fiscale per l’acquisto di autoveicoli per disabili dove troverete anche le altre agevolazioni fiscali introdotte dal legislatore non solo ai fini Irpef ma anche ai fini Iva. A tal fine puoi leggere anche l’articolo di approfondimento dedicato all’Iva agevolata al 4% per l’acquisto di auto da parte di disabili (gratuitamente).
Documenti di prassi collegata
Celiachia: Nuova detrazione 2018
La novità per il 2018 è l’introduzione della detrazione fiscale sugli Alimenti per celiaci ai fini Irpef nella misura del 19%. Nel seguito la guida gratuita  che vi spiega come prenderla e come risparmiare sulle tasse





LA VOCE DEGLI INVALIDI : Tutte le Detrazioni Fiscali 2019 per disabili: ass...: Vediamo  quali sono, come si calcolano e come si indicano nella dichiarazione dei redditi le spese sanitarie per persone disabili  che ...