BLOG SENIOR CONTATTI

mercoledì 8 maggio 2019

Tagli pensioni d'oro: le istruzioni INPS


<Modalità di applicazione della riduzione degli assegni oltre 100mila euro lordi Le gestioni interessate e le pensioni escluse da conteggio- Circolare INPS 62 2019>

L'INPS ha pubblicato ieri 7 maggio la circolare n. 62 di istruzioni relativa alla riduzione dei trattamenti pensionistici superiori a 100.000 euro su base annua prevista dall'Articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019).
La norma prevede che dal 1° gennaio 2019 e per la durata di 5 anni i trattamenti pensionistici diretti complessivamente eccedenti l’importo di 100.000 euro lordi su base annua sono ridotti di un’aliquota percentuale in proporzione al loro importo .
La riduzione interessa i trattamenti pensionistici diretti a carico:
  • del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, 
  • gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani e commercianti) 
  • delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata 
La circolare specifica che rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate , compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.
Non si tiene conto delle seguenti prestazioni:
-    pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio 
-    trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
-    assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
-    pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
-    pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche 
Le aliquote di riduzione dell'importo sono le seguenti :
 15%
per la quota di importo da 100.000,01 a 130.000,00 euro;
 25%
 per la quota di importo da 130.000,01 a 200.000,00 euro;
  30%
per la quota di importo da 200.000,01 a 350.000,00 euro;
  35%
per la quota di importo da 350.000,01 a 500.000,00 euro;
  40%
per la quota di importo eccedente i 500.000,01 euro.
Da sottolineare che essendo le pensioni soggette alla rivalutazione annuale (legge 23 dicembre 1998, n. 448 , anche gli importi saranno rideterminati annualmente , tenendo conto dell’indice provvisorio di rivalutazione e della variazione definitiva.
L’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti a seguito della riduzione non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.
L'istituto fornisce il seguente ESEMPIO sulle modalità di applicazione:
1) Un soggetto è titolare di più trattamenti pensionistici di cui uno a carico del FPLD di importo pari a € 70.000, uno a carico della CTPS di importo pari a € 50.000 e uno a carico della Gestione separata di importo pari a € 20.000. Ai fini della determinazione dell’importo di riduzione dei trattamenti pensionistici si deve considerare la somma di tutti gli importi, pari a € 140.000.
2) Per la quota di importo compresa tra € 100.000,01 e € 130.000,00 si applica l’aliquota percentuale del 15%, per un importo pari a € 4.499,99, per la successiva quota di importo compresa tra € 130.000,001 e € 140.000 si applica l’aliquota percentuale del 25%, per un importo pari a € 2.499,99.
3) L’importo di riduzione è pari a € 6.999,98 e deve essere parametrato in relazione agli importi dei singoli trattamenti pensionistici e applicato ai soli trattamenti a carico del FPLD e della CTPS liquidati con una quota retributiva.
4) Pertanto il trattamento pensionistico a carico del FPLD sarà ridotto di € 3.499,99 ed il trattamento pensionistico a carico della CTPS di € 2.499,99. Sul trattamento pensionistico a carico della Gestione separata, liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, non sarà applicata la relativa quota di riduzione, pari a € 1.000,00.

Nessun commento:

Posta un commento

Nota. Solo i membri di questo blog possono postare un commento.