A partire dal 2008, i contribuenti di età pari o superiore a 75anni e con un reddito proprio e del coniuge non superiore complessivamentea euro 516,46, senza conviventi, sono esonerati dal pagamento del canone di abbonamento Rai per la televisione che si possiede nella casa di residenza.Se già è stato effettuato il versamento del canone, si possonorecuperare gli importi versati mediante la presentazione di una istanzadi rimborso. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 46/E del20 settembre 2010, fornisce tutti i chiarimenti. Obiettivo della norma,tutelare le persone anziane che si trovano in condizioni di disagio socioeconomico. Chi chiede l’agevolazione, deve: aver compiuto 75 annidi età entro il termine per il pagamento del canone di abbonamentoRAI (attualmente il 31 gennaio e il 31 luglio di ciascun anno); non conviverecon altri soggetti, diversi dal coniuge, che siano titolari di un redditoproprio; avere un reddito che, unitamente a quello del proprio coniugeconvivente, non sia superiore complessivamente ad euro 516,46 per tredicimensilità (pari ad euro 6.713,98). Nel calcolo non vanno inseritii redditi esenti da irpef, come pensioni di guerra, pensioni erogate ainvalidi civili.
Leggi Esenzione dal canone Rai, chiarimenti dal Fisco
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